Approfondimenti


DECRETO LEGISLATIVO 102/2014
ENERGY MANAGER CON LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN INGEGNERIA
Gli ingegneri in possesso della laurea in ingegneria dalla durata triennale, ai sensi del D.Lgs 102/2014 possono svolgere in aziende private e pubbliche il ruolo di Energy Manager, laddove obbligatorio, con laurea L7 L8 L9 previo superamento di apposito esame finale nel settore civile o industriale o in entrambi.
leggi link: https://www.khc.it/wp-content/uploads/2020/09/Schema_requisiti_certificazione_EGE_QI810101_Rev12.pdf


DA INGEGNERE IUNIOR A INGEGNERE ESPERTO

Premesso che ai sensi della sentenza del consiglio di stato n.1473/2009 pag.19, è possibile in relazione agli ingegneri triennali, omettere la parola iunior,

occorre riconoscere un grande merito al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ovvero l'istituzione del certing.

Infatti, l'ingegnere triennale (iunior) il quale consegue, previo requisiti,  il CertIng, ottiene il titolo di Ingegnere Esperto con il quale potersi firmare e timbrare secondo le indicazioni dettate dal regolamento stabilito da certing/accredia. Da ingegnere iunior ad ingegnere esperto, il passo è notevole.

Al titolo di Ingegnere Esperto, conseguono competenze certificate quindi incontestabili, dunque la risoluzione di tutti i problemi per chi è iscritto alla sezione B dell’albo.  

Il CNI da solo ha posto rimedio alle ridicolaggini create dalle distorsioni del d.p.r.328/2001 capo IX, riguardo l’aggettivo iunior e la limitazione sulle competenze per gli iscritti alla sezione B dell’albo.

Onore al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che al netto della polemica ed astio da sempre nutrito verso gli ingegneri di primo livello, ha saputo intervenire con diligenza laddove il legislatore è stato carente.

Proposte passate, prevedevano di attribuire agli ingegneri triennali il titolo di ingegnere tecnico alla pari degli ingegneri triennali spagnoli. Ma il CNI ha fatto di più, ha uscito dal cappello magico il titolo di ingegnere esperto attraverso la creazione della società CertIng riconosciuta dall’ente Accredia.

Insomma cose fatte bene in casa degli ingegneri.

E’ inteso che il titolo del certing è valevole anche per gli ingegneri iscritti alla sezione A, ma la vera opportunità è per gli iscritti alla sezione B i quali si vedono elevare il titolo da ingegnere iunior ad ingegnere esperto, rimanendo iscritti nella medesima sezione B, ma con competenze certificate ossia incontestabili.

Il titolo ambito e pregiato di ingegnere esperto, rappresenta poi un attrattore di non poco conto per i periti industriali laureati e per i geometri laureati i quali sostenendo l’apposito esame di stato per ingegneri sezione B, una volta iscritti all’albo degli ingegneri triennali, possono anche loro elevarsi di grado conseguendo il certing ed ottenendo la qualifica di ingegnere esperto che senza dubbio è più appetibile e spendibile rispetto ad un generico geometra o perito industriale laureato.

CertIng, Ingegnere Esperto, competenze certificate, grande opportunità per gli ingegneri di primo livello. 


CERTING: OPPORTUNITA' PER I LAUREATI TRIENNALI IN INGEGNERIA

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (il CNI) ha istituito un ente, il CertIng, accreditato tramite la società Accredia, finalizzato al rilascio delle certificazioni su base volontaria, delle competenze degli ingegneri iscritti in entrambe le sezioni dell'albo A e B.

Gli ambiti in cui richiedere, salvo possesso di determinati requisiti, la certificazione sulle proprie competenze, sono molteplici ad esempio: energetica, elettrotecnica, nucleare, ingegneria forense, chimica e tanti altri ancora.

L'iter di certificazione è molto ben fatto, serio, rigoroso e selettivo, molto professionale da parte di chi lo cura e si conclude con un esame orale superato il quale la commissione valutatrice, alla pari di una seduta di laurea, conferisce il titolo del CertIng con annesse competenze tipiche di quell'ambito ad esempio: CertIng ingegnere esperto in Energetica da cui le competenze associate a quel ramo dell'ingegneria industriale (settore b)

Il titolo conseguito con il CertIng, pesa 45 cfp così come  il CertIng Advanced.

Il CertIng quindi, in virtù dei crediti rilasciati, ha pari valore legale di un master universitario e si colloca nell'ambito dell'EQF ovvero:

• laurea triennale + CertIng (45 cfp) = livello 6 
• laurea triennale + CertIng advanced (45 cfp) = livello 7

Il livello 7 nell'EQF è associato alle lauree magistrali.

Mentre un certing conseguito nel livello 6, altro non fa che rafforzare ulteriormente le capacità e competenze del laureato triennale collocato in quel dato livello.

Si ricorda che nell'EQF i diplomati geometri e periti industriali sono associati al livello 4, ben due livelli al di sotto dei possessori della laurea triennale in ingegneria.

Un CertIng, va a rafforzare e validare ulteriormente le competenze di un ingegnere in uno specifico ambito esempio: edilizia, urbanistica, topografia, impianti, nucleare, strutture, etc...attestandone inequivocabilmente la sua incontestabile preparazione.

Considerando le polemiche sorte sulle lauree triennali in ingegneria che si trascinano con alti e bassi dal 2001, anno di entrata in vigore del noto d.p.r.328/2001, polemiche che nonostante i diversi interventi giuridico/normativi avvenuti, non si sono mai sopite del tutto,

allora per un ingegnere iscritto alla sezione B dell'albo, dunque in possesso della laurea triennale, acquisire un titolo del CertIng lo porrebbe certamente al riparo da eventuali sebbene inconsistenti polemiche riguardo le sue competenze professionali, che sarebbero in tal modo certificate da un ente accreditato facente capo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ovvero alla massima autorità italiana dell'ingegneria.

Il titolo del CertIng è senza dubbio una garanzia di qualità per il committente di un lavoro ed al tempo stesso una grande opportunità per l'ingegnere.

Mi spiego meglio.

Il d.p.r. 328/2001 ha creato la settorializzazione dell'albo in tre settori distinti, sebbene poi le sentenze del Consiglio di Stato n. 1473/2009 e 686/2012 hanno chiarito che tale suddivisione è puramente indicativa e non tassativa.

Un ingegnere triennale o quinquennale iscritto al settore a) civile ed ambientale, qualora sia in grado di dimostrare i suoi lavori in ambito ad esempio impiantistico/energetico/elettrotecnico può quindi chiedere il CertIng come esperto in Energetica, ramo dell'ingegneria industriale vale a dire del settore b) avendo di conseguenza una doppia opportunità in quanto ai due settori di specializzazione a e b (civile ambientale ed industriale)

Oppure un ingegnere triennale sezione B settore a) civile ed ambientale qualora sia in grado di dimostrare le sue competenze e lavori svolti in ambito strutturale, può chiedere il CertIng come Ingegnere Esperto di Strutture ponendo così fine a tutti i fastidi ingiustificati avuti con alcuni enti pubblici, quali Comune e Genio Civile.

In definitiva, per come bene è strutturato questo modello del CertIng è indubbiamente una grande opportunità specie per i laureati triennali in ingegneria che possono usare affianco al loro timbro professionale il marchio del CertIng ad attestazione delle proprie competenze certificate dunque incontestabili.

L'unica pecca è la scarsa pubblicizzazione da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di questa importante e ben organizzata opportunità che si da a tutti gli ingegneri iscritti all'albo, sezione A e sezione B.

Per ulteriori approfondimenti si demanda il lettore al sito www.certing.it

DOPPIA ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Esistono due modi per ottenere la doppia abilitazione professionale. Procedura che vale per entrambe le sezioni dell'albo, A e B.

Doppia abilitazione professionale significa più opportunità di lavoro, quindi più soldi guadagnati. Prendiamo ad esempio un caso standard, ovvero un ingegnere (A o B) iscritto al settore a) civile ed ambientale.

Qualora voglia essere anche abilitato nel settore b) industriale e quindi occuparsi di impianti, macchine e sistemi ad uso industriale, oltre che ad uso civile ed ambientale, tale ingegnere ha due strade da seguire, una alternativa all'altra:

1° caso) Attenersi a quanto previsto dal D.P.R.328/2001 capo IX ovvero conseguire una laurea nell'indirizzo desiderato da cui un nuovo esame di stato, quindi nuova iscrizione all'ordine degli ingegneri.

2° caso) Qualora il proprio piano di studi nel settore civile ed ambientale, presenti numerosi esami ad indirizzo industriale e qualora si possa dimostrare di avere svolto un certo tipo e numero di lavori nel settore industriale e qualora si possa dimostrare di aver seguito corsi/seminari/convegni/riviste su tematiche appartenenti al settore dell'ingegneria industriale, allora è possibile chiedere la certificazione delle competenze tramite l'ente CertIng, in una disciplina tipica del settore dell'ingegneria industriale, per esempio etelettrotecnica o energetica. Si entrerà a far parte dell'elite degli ingegneri certificati iscritti nell'elenco pubblico nazionale del CertIng, con competenze certificate nello specifico ambito richiesto e quindi in quanto certificate, competenze incontestabili oltre che abilitanti. Il CertIng inoltre da diritto a 45 cfp con la menzione di 'Ingegnere Esperto in.............' oltre l'uso dell'logo affianco al timbro professionale.


SUDDIVISONE DELL'ALBO IN SETTORI: a, b, c

Le sentenze del Consiglio di Stato n. 1473/2009 e 686/2012 hanno chiarito che la suddivisione nei settori civile, industriale e dell'informazione, operata dal DPR 328/2001, sia per gli ingegneri triennali che per gli ingegneri quinquennali, ha unicamente lo scopo di definire una specializzazione prevalente e non quello di limitare l'esercizio della professione all'interno del settore di specializzazione/prevalenza per gli ingegneri abilitati post DPR 328/2001.

QUESTIONE USO AGGETTIVO IUNIOR

La sentenza del tribunale di Avellino relativa all'uso dell'aggettivo Iunior, trattasi di una sentenza di un tribunale locale, una sentenza di primo grado con valore individuale e non definitiva e che viene del tutto eclissata dalla sentenza emessa dal CONSIGLIO DI STATO N.1473/2009 in cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) viene condannato al risarcirmento di euro 26.000,00 in favore  degli ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo, vittoriosi in tale processo.
Nello specifico di questa sentenza (consiglio di stato n.1473/2009il cui valore è in tutti i territori di Italia e che fino a prova contraria è ancora valida, la corte dei giudici nelle pagine 18&19 motiva che l'aggettivo IUNIOR in quanto improprio, NON HA RILEVANZA SPECIFICARLO!! 

Non è abolito, ma l'uso è discrezionale quindi NON OBBLIGATORIO.

DIFFERENZA TRA INGEGNERE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Riassumendo ciò che le due principali norme asseriscono ovvero, il D.P.R.328/2001 ed il DM 16 marzo 2007 L7 L8 L9,

all'ingegnere di I livello sono interdette la sperimentazione scientifica, progettazione di opere complesse, innovazione tecnologica intesa come ricerca scientifica e carriera universitaria.
Qualora l'Ingegnere I livello volesse occuparsi di opere complesse, le può fare ma affiancato dall'Ingegnere II livello, ma a decorrere dal 25 gennaio 2018 grazie al QNQ 2018 allegato 1 tab.A livello 6, tutti gli ingegneri con laurea triennale possono occuparsi autonomamente di opere complesse con metodo innovativo. La laurea magistrale serve per coloro i quali hanno intenzione di svolgere la carriera universitaria conseguendo il dottorato di ricerca, in tutti gli altri casi la laurea di primo livello alla luce del QNQ 2018 (EQF 2017 recepito in Italia) è più che sufficiente.

Fiscalmente invece l'Ingegnere I livello è equiparato al 100% all'Ingegnere II livello. Non c'è differenza.

Anche per i codici ATECO non c'è alcuna differenza tra attività di Ingegnere I livello ed attività di Ingegnere II livello. I titoli di studio sono equiparati.

Grande differenza invece c'è tra la laurea magistrale in ingegneria (3+2) e la vecchia laurea in ingegneria a ciclo unico (5 anni).

Infatti a parità di 5 anni di università fatta, l'ingegnere II livello possiede un terzo delle competenze del vecchio ingegnere quinquennale la cui laurea lo abilitava in tutti e tre i settori dell'albo.

ATTIVITA' DI CONCORSO E COLLABORAZIONE
Da precisare che il d.p.r. 328/2001 capo IX art.46 in relazione alle competenze degli ingegneri triennali e quindi iscritti alla sezione B dell'albo, non parla di subordinazione agli ingegneri quinquennali, ma di concorso e collaborazione. L'attività di concorso vuol dire che una data prestazione professionale può essere svolta indistintamente ed autonomamente sia da un ing. sezione B che da un ing.sezione A, mentre il principio di collaborazione tra tecnici è in vigore dalla notte dei tempi, prima ancora che fosse sancito per legge.
Per le opere complesse è prevista invece la collaborazione da parte di un sezione B con un sezione A sebbene il Quadro Nazionale delle Qualifiche 2018 (allegato 1 tab.A livello 6) preveda per i laureati di primo livello (livello 6) progettazione autonoma di opere complesse fatta con metodo innovativo.  Infine nel D.M. 16 marzo 2007 - lauree triennali L7 L8 L9 , nell'elencare le competenze autonome degli ingegneri di primo livello non si fa alcun riferimento alla collaborazione con gli ingegneri iscritti alla sezione A dell'albo.

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.1473/2009

Da rilevare che ai sensi della nota e più volte qui citata sentenza n.1473/2009 emessa dal Consiglio di Stato in cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è stato condannato ad una ammenda pari a 26.000 euro, 

i giudici a pag.18 riguardo le competenze degli iscritti alla sezione B dell'albo, scrivono testualmente:

 'sono state inoltre individuate, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione'

Cosa non da poco, in quanto questo principio è stato affermato in una sentenza che da ragione agli ingegneri triennali e torto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.


CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE 

Nel caso in cui qualche ente pubblico o privato, dovesse obiettare su un elaborato o lavoro a firma di un ingegnere iscritto alla sezione B dell'albo, sullo stesso è buona prassi chiedere ufficialmente un parere al Consiglio Universitario Nazionale, CUN, sulla base del DM 16 MARZO 2007 - lauree triennali L7 L8 L9 nonchè sulla base del Quadro Nazionale delle Qualifiche, QNQ 2018, livello 6 (lauree di primo ciclo universitario) pubblicato sulla G.U. il 25/1/2018 di cui allegato 1 tab.A


MIUR 270/2004 art.13 comma7

Titolo di laurea (triennale) dottore

Titolo di laurea magistrale (biennale) dottore magistrale

Ricercatore universitario, dottore di ricerca

  • Si fa dunque invito agli ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo a DENUNCIARE PER DIFFAMAZIONE  chiunque nei loro confronti usi il termine laureati brevi o laureati iunior oppure mini laureati, in quanto ai sensi dell'art.13 comma 7 miur 270/2004 il titolo che spetta per legge è quello di Laurea a cui compete poi il titolo accademico di Dottore.


GEOMETRI&PERITI INDUSTRIALI USANO FALSO TITOLO DI INGEGNERE EURETA

Ingegnere Eureta, 
titolo inesistente e non riconosciuto in alcun modo dalla Repubblica Italiana, ma usato da gente gravemente complessata e che falsamente si spaccia per ingegnere. Sono per lo più periti industriali e geometri insoddisfatti del loro titolo di studio, forse se ne vergognano e quindi usurpano titoli professionali di altre categorie a loro superiori, quali gli ingegneri, con l'aggiunta di nomignoli ridicoli ed illegali/inesistenti come Eureta.

Pertanto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.) invita tutta la popolazione a denunciare quei geometri e periti industriali i quali dovessero far uso del titolo truffaldino di ing.eureta.

Il modulo da compilare per la denuncia alle autorità competenti è sottoriportato.
Apri Modulo

ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI

Tutti gli ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri, indipendentmente dal settore di appartenenza, possono occuparsi di quanto segue ai sensi del DM 37/08 art.4 comma 1 a) 

☑ dichiarazione di conformità (DICO) DM 37/08
☑ dichiarazione di rispondenza (DIRI) legge 46/90
☑ certificazione sulle scariche atmosferiche
☑relazione energetica ex legge 10/1991

Gli impianti elettrici costruiti prima del 13 marzo 1990, cioè prima dell’entrata in vigore della legge 46/90, si considerano adeguati se dotati di interruttore magnetotermico differenziale da 30 mA o in generale sono dotate di protezione dai sovraccarichi e dai contatti diretti a monte dell’impianto.

Qualora l’impianto non ha questi requisiti, è sufficiente installare un interruttore magnetotermico differenziale e ottenere la dichiarazione di conformità (dm37/08) dell’impianto elettrico alla regola dell’arte.

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI

 Indipendentemente dalla sezione di appartenenza (A o B),

 - gli iscritti al settore a) civile ed ambientale 
 possono progettare qualsiasi tipo di impianto, senza alcuna limitazione purchè ad uso civile o per l'ambiente o per il territorio.

 - gli iscritti al settore b) industriale e c) dell'informazione
 possono invece progettare qualisiasi tipo di impianto, senza limitazione alcuna, sia ad uso civile che ad uso industriale.

...ANCORA SULLA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI

Gli iscritti alla sezione B settore a) nell'ordine degli ingegneri possono progettare autonomamente sistemi ed impianti ad uso civile e per l'ambiente e per il territorio ai sensi:

 - D.P.R. 328/2001 art. 46 comma 1 a)

 - D.M. 16 Marzo 2007 - lauree triennali L7 L8 L9

 - QNQ 2018, quadro nazionale delle qualifiche, LIVELLO 6, progettazione autonoma diopere complesse con metodo innovativo, di cui anche gli impianti.


VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE

Le verifiche obbligatorie su impianti e strumenti ad azionamento elettrico, possono essere espletate autonomamente da tutti gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri ai sensi del DM 11 APRILE 2011 allegato 1 di cui l'allegato VII del Decreto Legislativo n.81 del 2008

LUOGHI COMUNI DA SFATARE
La leggenda vuole che l'ingegnere triennale non possa progettare in maniera autonoma.

Vediamo cosa dice la Legge:

  •  Il DM 4 AGOSTO 2000 inefetti prevedeva la progettazione assistita quindi non una progettazione autonoma.
  •  Il DPR 328/2001 capo IX prevedeva invece sempre per gli ingegneri triennali una parziale progettazione autonoma. Un piccolo passo avanti.
  •  Il DM 16 MARZO 2007 - L7 L8 L9 - lauree triennali, STRAVOLGE TUTTO, prevedendo una progettazione autonoma del 100% e senza alcuna restrizione di genere.
  •  Infine l'EQF 2008 aggiornato all'anno 2017, quadro europeo delle qualifiche, estende addirittura le competenze autonome degli ingegneri laureati triennali, LIVELLO 6, fino alle opere complesse con metodo innovativo. EQF 2017 recepito dallo Stato Italiano attraverso il QNQ 2018 pubblicato sulla G.U. il 25/1/2018 allegato 1 tab.A


INSEGNAMENTO: LAUREA TRIENNALE OK DAL 2025

La laurea triennale a partire dal 2025 permetterà l'accesso alle classi di concorso  per insegnanti tecnico pratici a condizione che si abbia in precedenza un diploma tecnico di geometra o perito industriale o di altre scuole superiori di natura professionalizzante.

Inoltre con la stessa laurea triennale è possibile insegnare nella scuola pubblica e privata tramite la MAD ovvero la Messa a Disposizione candidandosi attraverso l'apposito portale ARGO MAD.

Infine sempre con la laurea triennale è possibile insegnare sin da subito negli istituti privati professionalizzanti.

COSTRUZIONE DI MACCHINE CIVILI ED INDUSTRIALI

La progettazione, costruzione e collaudo delle macchine è una competenza specifica degli ingegneri industriali, ma non esclusiva.

Per macchina si intendono macchine termiche quindi le turbomacchine oppure macchine elettriche ad esempio i motori asincroni o macchine robotiche quindi il campo della meccatronica.

Per le macchine robotiche e per tutti i dispositivi domotici/elettronici integrati su tutte le altre tipologie di macchine,  l'ingegnere protagonista è quello del settore c) dell'informazione

Per le macchine elettriche e termiche ad uso civile ed industriale, oltre all'ingegnere del settore b) possono progettarle anche ingegneri del settore a) ma a queste condizioni:

  • vale il sottoindirizzo di laurea e piano di studi
  • possesso della certificazione delle competenze (certing)

Si riporta ad esempio, la versatile figura dell'ingegnere ambientale.

In passato l'ingegnere ambientale si chiamava ingegnere minerario ed era appartenente alle classi di laurea dell' ingegneria industriale da cui un retaggio rimasto ancor oggi nei piani di studio.

Un ingegnere ambientale ad indirizzo energetico, ha un piano di studio a prevalenza industriale da cui la sua preparazione alla progettazione delle macchine elettriche e termiche ad uso civile ed industriale.


PERIZIE, STIME e CERTIFICAZIONI 
Tutti gli ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo, dunque ingegneri con laurea triennale, 
possono occuparsi autonomamente ciascuno nel proprio settore, di perizie, stime e certificazioni.
Le perizie possono poi essere divise in queste tre categorie:

  • Semplici 
  • Asseverate
  • Giurate

Pertanto
nel settore a) civile ed ambientale le perizie/stime/certificazioni possono riguardare:
▪️Immobili e terreni di qualsiasi destinazione
▪️Impianti, macchine e sistemi ad uso civile, edile ed ambientale
▪️costruzioni e strutture di tipo civile, edile, ambientale ed industriale

nel settore b) industriale le perizie/stime/certificazioni possono riguardare:
▪️Impianti, macchine e sistemi ad uso civile, edile, ambientale ed industriale

nel settore c) dell'informazione le perizie/stime/certificazioni possono riguardare:
▪️Impianti, macchine e sistemi ad uso civile, edile, ambientale ed industriale
▪️software, apparati informatici ed elettronici

Alcuni campi di intervento dell'ingegneria industriale sono perfettamente sovrapponibili all'ingegneria dell'informazione e viceversa. Trasversale è poi la figura dell'ingegnere ambientale specie se ha un piano di studio ad indirizzo energetico quindi con esami fatti nel settore dell'ingegneria industriale. Infatti gli ingegneri ambientali (sezione A e sezione B) possono asseverare/periziare tutti quei macchinari, sistemi ed impianti di natura prettamente industriale ma che hanno una ripercussione diretta sull'ambiente. Da notare poi che la suddivisione dell'albo in settori è puramente indicativa ma non tassativa.

COMPETENZE PROFESSIONALI: SOVRAPPONIBILITÀ TRA I SETTORI 

Il D.P.R.328/2001 capo IX PROFESSIONE DI INGEGNERE 

sia per gli ingegneri triennali che quinquennali, ha introdotto nell'albo, la settorializzazione delle competenze così ripartite:

settore a) civile ed ambientale 

settore b) industriale 

settore c) dell'informazione 

Le università negli anni hanno dato vita a numerosissimi sottoindirizzi di laurea al punto che oggi ci ritroviamo ingegneri ambientali ad indirizzo energetico in grado di progettare impianti industriali oppure ingegneri industriali ad indirizzo elettronico in grado di progettare sistemi per telecomunicazioni.

Ad esempio,

la progettazione elettrica ed energetica di un impianto eolico o fotovoltaico può essere fatta sia da un ingegnere ambientale ad indirizzo energetico che da un ingegnere industriale ad indirizzo elettrico o energetico. 

Circa poi l'automazione industriale può essere trattata sia da ingegneri industriali che da ingegneri dell'informazione.

Continuando, 

un ingegnere civile indirizzo strutture, non ha nulla in comune con un ingegnere edile indirizzo restauro o con un ingegnere ambientale indirizzo energetico, pur essendo questi tre corsi di laurea appartenenti allo stesso settore.

Così come un ingegnere informatico ad indirizzo programmazione non ha nulla in comune con un ingegnere delle telecomunicazioni pur appartenendo al medesimo settore.

Un impianto domotico, quindi impianti tecnologici, per un ufficio o per una abitazione o attività commerciale, può essere progettato da un ingegnere civile, edile, ambientale, industriale e dell'informazione.

Pertanto quando si parla di competenze professionali è imprescindibile valutare anche i vari piani di studio ed il sottoindirizzo di laurea così come indicato nel D.M.16 marzo 2007 lauree triennali (ingegneria da pag.43 e successive) e non limitarsi al solo d.p.r.328/2001


INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 1^LIVELLO: TRA BUFALE E REALTÀ 

I luoghi comuni raccontati al bar la mattina e nei forum in internet nonché in qualche ordine professionale, vogliono che la figura dell'ingegnere elettronico/informatico di primo livello, abbia competenze molto risicate.

Nulla di più falso.

Come ben sapete hanno valore legale le Leggi dello Stato, il resto, incluse le circolari o pareri degli ordini professionali, è spazzatura.

Andiamo ad esaminare cosa dice la Legge.

A partire dal 16 Marzo 2007, il Decreto Ministeriale (D.M. 16 marzo 2007 L7 L8 L9) per le lauree triennali asserisce espressamente a pag.47 che l'ingegnere di primo livello settore dell'informazione può occuparsi autonomamente di opere (architetture) complesse.

(alla faccia delle opere semplici di cui ci hanno sempre raccontato) 

Inoltre questa figura professionale continuando a leggere quanto riportato nel decreto succitato , ha una notevole vastità di competenze sovrapponibili anche al settore dell'ingegneria industriale.

Questo dice la Legge, l'unica ad avere valore.


EDILIZIA CIVILE
Per edilizia civile si intendono anche macchine/sistemi ed impianti tecnologici che completano il fabbricato.

Quindi parliamo di impianti idraulici, termici, elettrici ed anche elettronici e domotici visto le nuove leggi e tecnologie esistenti.

Per impianto poi vanno intese tutte le sue componenti costituenti anche eventuali macchine e motori o generatori se ce ne sono.

Ecco perchè sarebbe più corretto parlare di sistemi più che di impianti. Entriamo nel merito delle competenze delle varie figure professionali:

  •  il GEOMETRA ed il PERITO EDILE possono progettare impianti civili fino ad un massimo di 6 kW. Cosa superflua visto che fino ai 6 kW non c'è l'obbligo del progetto.
  •  il PERITO INDUSTRIALE può certamente progettare tutti i tipi di impianti ad uso civile.
  •  l'ARCHITETTO può, ammesso che lo sappia fare per davvero, progettare gli impianti ad uso civile ad esclusione delle macchine e motori e loro componentistica.
  •  gli INGEGNERI CIVILI, EDILI, AMBIENTALI ed INDUSTRIALI possono certamente progettare tutti i tipi di impianti ad uso civile ed anche se fosse necessario il dimensionamento/progetto di motori e macchine. (quindi esami fatti all'università di fisica tecnica, elettrotecnica, impianti termotecnici, macchine e sistemi energetici, sistemi elettrici per l'energia, combustione, energie rinnovabili per uso elettrico e termico, gestione dell'energia, tecnologia meccanica etc...) E' allora per gli ingegneri importante il proprio piano di studio. Mi spiego meglio: Un ingegnere edile (triennale o quinquennale) sebbene sia abilitato alla progettazione di impianti ad uso civile, se però ha un indirizzo di laurea in restauro in beni architettonici, la vedo dura progettare un impianto solare fotovoltaico per un condominio di 50 appartamenti e quindi progettare tutto il sistema elettrico ed elettronico di allaccio alla rete elettrica nazionaleoltre che eseguire tutto il calcolo energetico.
  • gli INGEGNERI DELL'INFORMAZIONE (elettronici ed informatici) sono abilitati alla progettazione degli impianti ad uso civile ad esclusione di quelli termici ed idraulici.  Sono infatti abilitati alla progettazione di impianti e reti elettronici/informatici e domotici a servizio delle abitazioni e di qualsiasi utenza ad uso civile.


EDILIZIA INDUSTRIALE

Per quanto attiene l'edilizia industriale, vale quanto scritto nel precedente articolo sull'edilizia civile.

Infatti anche strutture industriali, in quanto ai loro uffici ed esigenze produttive, hanno bisogno di impianti per l'approvigionamento dell'acqua, elettricità, calore che possono benissimo essere progettati da tutti gli ingegneri iscritti al settore a) civile ed ambientale

L'ingegnere strutturista sarà poi chiamato al calcolo delle fondazioni e pilastri mentre l'architetto per lo stile estetico della struttura.

Vale il principio della collaborazione tra professionisti, sempre esistito ancor prima di essere introdotto per legge attraverso il d.p.r.328/2001

Quindi l'ingegnere ambientale si occuperà dell'impatto sull'ambiente prodotto dal capannone industriale e sue lavorazioni, il geometra dei rilievi topografici per il successivo accatastamento ed infine l'ingegnere industriale/dell'informazione opereranno riguardo le specifiche attività logistiche necessarie.

ESAME DI STATO ed ISCRIZIONE ALL'ORDINE

Secondo l'ordinamento italiano, si diventa ufficialmente ingegneri una volta superato l'esame di stato e conseguentemente iscritti all'ordine professionale. Prassi questa inesistente in altri paesi europei, argomento quindi in cui c'è difformità con gli altri stati membri dell'Unione.

Tuttavia l'ordinamento italiano sulla professione di ingegnere,  prevede attraverso l'esame di stato (ben quattro prove aggiuntive dopo la laurea)  un ulteriore prova selettiva per i futuri ingegneri. Il che dovrebbe essere un bene, visto che non tutti poi riescono a superare l'esame di stato. C'è maggiore scrematura. Solo i migliori vanno avanti.

Circa l'ordine degli ingegneri, serve per dare un minimo di controllo sulla professione.

Pensate ai geometri e periti industriali che si spacciano per ingegneri...l'ordine degli ingegneri funge come organo di vigilanza.

Se gli ordini professionali fossero aboliti, chiunque, anche un macellaio potrebbe dire di essere ingegnere e magari improvvissarsi tale combinando danni.

Gli ordini professionali rappresentano a riguardo una garanzia per il committente oltre al fatto che dal 2013 gli stessi ordini professionali organizzano corsi di formazione per gli iscritti, dunque in tal senso hanno un utilità.

Verrebbe allora da dire che gli ingegneri italiani siano più preparati rispetto ai loro colleghi europei.

Tuttavia essere iscritti all'ordine professionale, almeno a quello degli ingegneri, comporta delle spese non indifferenti, difficili da sostenere specie per i neoiscritti.

Inoltre,

sempre in logica della legislazione italiana, lo status sociale di Professionista lo si ottiene solo con l'iscrizione all'albo professionale, ciò vuol dire che un laureato non iscritto all'albo, formalmente non è un professionista.

Molti vedono gli ordini professionali come delle caste, è giusto che lo siano nel senso di corporazioni atte alla rappresentanza delle varie categorie dinnanzi a decisioni governative.

Circa il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, al netto dell'astio nutrito verso i propri iscritti alla sezione B, c'è da dire che ha fatto una cosa buona, attraverso l'istituzione del CertIng, ente questo predisposto alla certificazione delle competenze degli ingegneri attraverso l'inquadramento europeo dell'EQF 2017.

GAS RADON

Il decreto legislativo n. 101/2020 individua le categorie di tecnici abilitati alla rilevazione dei gas radon per gli edifici.

Tra i tecnici indicati nel decreto legislativo sono inclusi tutti gli iscritti all'albo degli ingegneri senza distinzione di settori e sezioni.

Periti industriali, geologi ed agrari ESCLUSI.

Maggiori info qui https://www.espertogasradon.it/.../il-decreto.../ 


BACHELOR'S DEGREE
Il Bachelor's Degree è la Laurea dalla durata triennale conseguibile in tutti i paesi del mondo ed in europa.

Non si capisce il perchè solo in Italia debba essere oggetto di ingiustificata denigrazione, nonostante un evidenza normativa chiara ed equa. (dal DM 16 Marzo 2007 al QNQ 2018)

Motivo di denigrazione è molta ignoranza ed invidia, visto che con una laurea triennale già si può entrare da subito nel mondo del lavoro, con il titolo di Dottore e con lo status di professionista, il tutto dopo solo tre anni di università.

E' la laurea triennale un titolo di studio superiore al diploma di geometra o perito, e che grazie al QNQ 2018 tab.A allegato 1, ha azzerato il distacco di competenze dalla laurea magistrale.

Capite allora il motivo di tanta denigrazione subita dai laureati triennali, ma la legge è legge e va rispettata.